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Attività edilizia libera nel decreto legge n.40/2010 convertito con la legge n.73/2010: i liberi professionisti promossi "interpreti della legge"


I liberi professionisti (in particolare ingegneri ed architetti) avevano fortemente polemizzato con il Governo per aver liberalizzato, con il decreto Legge 40/2010, la manutenzione straordinaria, sottraendola alle loro competenze. Ora, il Parlamento, in sede di conversione con la legge 73/2010, li ha accontentati, rendendo obbligatoria  una   relazione    tecnica provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati progettuali, a firma di  un  tecnico  abilitato,  il  quale  dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria  responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e  ai regolamenti edilizi vigenti.

Pubblichiamo il testo dell'articolo 5 del decreto legge 40 del 2010 (in vigore dal 26 maggio 2010), come modificato dalla legge di conversione n. 73 del 2010.
Art. 5
             ( (Attivita' edilizia libera)
 1. L'articolo 6 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:


"Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). -  1.  Fatte  salve  le prescrizioni degli strumenti urbanistici  comunali,  e  comunque nel rispetto delle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla disciplina dell'attivita' edilizia e,  in  particolare,  delle  norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative  all'efficienza  energetica   nonche'   delle   disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  seguenti  interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma dell'edificio;


c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al centro edificato;

d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;


e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

 
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei  lavori  da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,  possono  essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri urbanistici;
 
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici  2 aprile 1968, n. 1444;
 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui  al  comma  2  allega  alla comunicazione di inizio dei lavori  le  autorizzazioni  eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative  di  settore  e,  limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2,  i  dati identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la realizzazione dei lavori.


4. Limitatamente agli interventi di cui al  comma  2,  lettera  a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di  inizio  dei  lavori, trasmette  all'amministrazione   comunale   una   relazione   tecnica provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati progettuali, a firma di  un  tecnico  abilitato,  il  quale  dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria  responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e  ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi  la  normativa  statale  e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente   articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel  termine di  cui  all'articolo  34-quinquies,  comma  2,   lettera   b),   del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;


b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,  tra  quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  ovvero  la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2  e  4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari  a  258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e' effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di esecuzione.
 
8.  Al  fine  di  semplificare  il  rilascio  del  certificato   di prevenzione incendi per le attivita' di  cui  ai  commi  1  e  2,  il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria  con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine  previsto  dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,  e' ridotto a trenta giorni".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Contributi per gli impianti a energia solare fotovoltaica in conto energia


E' stata approvata anche in Italia la legge che prevede il rapido finanziamento degli impianti fotovoltaici in conto energia, sarà così possibile vendere l'energia elettrica prodotta con gli impianti fotovoltaici al gestore nazionale.
Il 19 Settembre 2005 è entrato in vigore il DL 387/2003 in recepimento della Direttiva europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE). Questa legge dovrebbe dare l'impulso adeguato per permettere anche in Italia il buon successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica, esattamente come è già accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il rapido decollo del settore fotovoltaico.

A grandi linee la legge sul conto energia prevede l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla nostra abitazione o azienda in qualsiasi momento (rispettando solo alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad estenuanti gare di punteggio o affrontare estenuanti pratiche burocratiche.

Non è più possibile ricevere un contributo a fondo perduto come accadeva fino a poco tempo fa, quindi si pagherà di propria tasca  tutto l'impianto fotovoltaico. La cosa anche se potrebbe sembrare controproducente, in pratica è decisamente più conveniente rispetto alla forma di agevolazione precedente che prevedeva i  finanziamenti a fondo perduto.
Infatti il vecchio modo di finanziare gli impianti fotovoltaici era controproducente perchè richiedeva prassi lunghissime e lunghissimi iter burocratici, con il risultato di aver diffuso ulteriormente i disagi della burocrazia, ricordiamo che  la Germania è il secondo stato solare fotovoltaico al mondo grazie proprio a questo nuovo tipo ti finanziamento in conto energia.

Al posto dei finanziamenti che sul costo dell'impianto fotovoltaico, il cliente invece potrà vendere l'energia prodotta al gestore elettrico nazionale, ricevendo periodicamente per gli impianti da 1 a 20 kWp una cifra di 0,445 Euro al kWh (normalmente il prezzo medio di acquisto per gli utenti residenziali del kWh è di circa 18 centesimi di Euro), in pratica grazie al conto energia si potrà vendere l'energia prodotta ad un prezzo di circa due volte e mezzo il normale prezzo di mercato.
I kWh prodotti dall'impianto fotovoltaico  vengono ulteriormente regalati al titolare, infatti il gestore elettrico oltre a pagare i kWh prodotti li scalerà comunque dalla bolletta.

Il gestore dovrà comperare per legge l'energia prodotta per 20 anni al prezzo pattuito inizialmente, terminati i 20 anni l'energia prodotta potrà essere usata direttamente per i propri usi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che viene prodotto dal proprio impianto fotovoltaico nell'arco dell'anno e quello che invece si sarà consumato, pertanto, l'impianto non dovrà essere necessariamente dimensionato in base al consumo, ma può essere considerato semplicemente  una forma di investimento come molte altre, quindi si potrà decidere la potenza in base a quanto si desidera investire.
Si potrà comunque decidere se recuperare in 10 anni tramite il recupero dell'IRPEF il 36% del costo dell'impianto e dell'installazione, anche se in questo caso il prezzo di vendita del kWh prodotto verrà diminuito probabilmente del 30%.

Il conto energia è valido per tutta Italia, escludendo per cui favoritismi per alcune Regioni, fino al raggiungimento di 60 MWp di impianti di piccole dimensioni. Successivamente si dovrà sperare in proroghe con innalzamento della soglia massima installata: esattamente come è avvenuto in Germania.

Il contributo prevista dalla legge sul conto energia è di 0,445 che sarà erogato per 20 anni, inoltre è esente da tasse per gli impianti fino a 20 kWp, e verrà ottenuto chi realizzerà gli impianti entro la fine del 2006; chi invece farà domanda per il proprio impianto solare successivamente avrà riconosciuto un prezzo leggermente inferiore, per cui sconsigliamo caldamente di attendere che escano finanziamenti migliori perchè la realtà è che nel futuro i finanziamenti daranno sempre meno, proprio perchè per rispettare i vari protocolli ambientali gli impianti devono essere installati prima possibile.

Legge sul risparmio energetico


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La legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con l'obiettivo di conseguire un risparmio energetico, ha previsto una serie di agevolazioni fiscali, favorendo l’utilizzo di fonti alternative di energia o la realizzazione di interventi che consentano una maggior efficienza dei consumi. Riportiamo di seguito una sintesi di tali agevolazioni.
I contribuenti che, nel periodo 10 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, sostengono spese volte ad ottenere un risparmio energetico su edifici esistenti, hanno diritto ad una detrazione di imposta pari al 55% delle spese sostenute e documentate. effettivamente rimaste a proprio carico. Si noti che la norma prevede una detrazione dall’ imposta lorda”, per cui sembra che i beneficiari potranno essere, oltre alle persone fisiche, anche i contribuenti-soggetti Ires.
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Gli interventi oggetto dell’agevolazione sono:


  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio, ovvero che conseguono un valore limite di fabbisogno annuale di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al D. Lgs. n. 192/2005.
    La detrazione è pari al 55% delle spese documentate e sostenute a tale titolo, e deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel triennio è stabilito in 100.000 euro.



  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre (compresi gli infissi), che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittanza termica U, specificati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007.
    La detrazione è pari al 55% delle spese documentate e sostenute a tale titolo, e deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel triennio è stabilito in 60.000 euro.



  • L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università.
    La detrazione è pari al 55% delle spese documentate e sostenute a tale titolo, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel triennio è stabilito in 30.000 euro, I beneficiari, per poter usufruire delle detrazioni sopra indicate, dovranno obbligatoriamente ottenere l’asseverazione di un tecnico (che risponde penalmente e civilmente dell’asseverazione) che attesti l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, ed il rilascio, da parte dei competenti enti locali o di un professionista abilitato, di una certificazione/attestato di qualificazione energetica.




  • Per quanto concerne le regole procedurali per poter accedere alle agevolazioni, la norma rinvia a quanto disposto dall’articolo 1 della Legge n. 449/1997, in tema di detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Si presume quindi che sarà necessario, ad esempio, l’invio della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara ed il pagamento delle spese tramite bonifico bancario. A tal proposito occorre comunque attendere i chiarimenti che saranno forniti dalle disposizioni attuative, che dovranno essere emanate entro il 28 febbraio 2007, tramite un decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Tale decreto dovrà altresì chiarire i requisiti tecnici che dovranno essere osservati al fine di ottenere l’agevolazione.

    Si sottolinea che, in assenza dei requisiti richiesti dalla nuova normativa per fruire delle agevolazioni sopra riportate, continua ad operare, per le sole persone fisiche, anche per l’anno 20071, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, individuate dall’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992, quali, ad esempio:
    • le opere di coibentazione dell’edificio che riducano il fabbisogno energetico per il riscaldamento di almeno il 10%;
    • i pannelli solari per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
    • l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
    • la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a combustibile;
    • la sostituzione di caldaie aventi un determinato rendimento energetico;
    • ecc.
    I contribuenti-persone fisiche che intendono realizzare interventi previsti da entrambe le tipologie di agevolazioni, potranno effettuare autonome valutazioni in merito alla convenienza dell’investimento, tenendo conto del rapporto costi/benefici dell’investimento, della diversa percentuale di detrazione spettante, del diverso numero di rate in cui l’agevolazione può essere ripartita, e del limite massimo di spesa agevolabile.